L’allontanamento unilaterale di un coniuge dalla casa familiare, in mancanza di giustificati motivi, determina l’addebito della separazione, anche se il coniuge vi fa rientro dopo due giorni e trova cambiata la serratura della porta. L’onere probatorio dell’intollerabilità della convivenza spetta al coniuge che si è allontanato.
Corte Cassazione, sezione VI-1 civile, Ordinanza 14 gennaio 2020, n. 509.
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